REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGGENZA
DELLA REPUBBLICA

Capitani Reggenti in carica

I due Capitani Reggenti esercitano congiuntamente le funzioni di Capo di Stato in base al principio di collegialità. Rappresentano lo Stato e sono i garanti del sistema costituzionale della Repubblica di san Marino, vigilando su tutte le istituzioni sammarinesi e sulla conformità del loro funzionamento ai principi costituzionali e alla legislazione vigente. In tale contesto, i Capitani Reggenti promulgano tutti gli atti aventi forza di legge e i regolamenti adottati dal Parlamento (Consiglio Grande e Generale) e dal Governo (Congresso di Stato). Possono emanare propri decreti (decreti reggenziali) che non hanno contenuto normativi ma piuttosto dichiarativo Oltre alle funzioni di Capo di Stato essi presiedono congiuntamente, senza diritto di voto, il Consiglio Grande e Generale e coordinano le riunioni del Congresso di Stato. Presiedono inoltre il Consiglio giudiziario (organo di autogoverno della magistratura) e la Consulta dei Capitani di Castello (rappresentanti dei poteri locali).

Entrano in carica il primo aprile e il primo ottobre di ogni anno Sono eletti dal Consiglio Grande e Generale tra i cittadini originari di età non inferiore a venticinque anni, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto. Il loro mandato dura sei mesi, durante il quale hanno diritto al titolo di "Sua Eccellenza" e sono autorizzati ad indossare le insegne di Gran Maestro dell'ordine di San Marino.